Competenze
Il commissario, di solito un funzionario della carriera prefettizia, è nominato a seguito dello scioglimento del consiglio comunale o provinciale con lo stesso decreto di scioglimento, adottato dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno, in esito ad una procedura avviata dal prefetto competente per territorio.
Il commissario ha il compito di amministrare l'ente fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco o presidente della provincia, da tenersi nel primo turno elettorale utile previsto dalla legge (di solito in primavera). Nel caso di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso, lo scioglimento conserva i suoi effetti per un periodo da 12 a 18 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 24 in casi eccezionali, e a seguire fino al primo turno elettorale utile, possibile in questo caso anche a novembre-dicembre.
Durante il periodo di scioglimento, il commissario esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto che lo ha nominato; normalmente unisce in sé tutti i poteri degli organi del comune o provincia: sindaco o presidente, giunta e consiglio. In virtù di tali poteri può compiere qualunque atto, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione; tuttavia, non dovendo rispondere agli elettori, difficilmente assume decisioni di portata strategica.
Negli enti di maggiori dimensioni il commissario è affiancato da uno o più sub-commissari ai quali delega parte delle sue attribuzioni.
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
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Ultimo aggiornamento: 9 settembre 2026, 09:12