Competenze
La Commissione straordinaria di liquidazione
Con deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 11.05.2020, esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del d.lgs 18 agosto 2000, n.267;
che con Decreto del Presidente della Repubblica del 01.10.2020, è stata nominata la commissione straordina di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonchè per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti del predetto Comune ;
che in data 16.10.2020, come da verbale di notifica, il citato decreto di nomina è stato formalmente notificato ai componenti della commissione straordina di liquidazione , Dott.ssa Sabrina D'angeli, Dott.ssa Candida Morgera, Dott. Tiziano Toto.
L’Organo Straordinario di Liquidazione, ai sensi dell’art. 252, comma 2, del T.U.E.L., deve insediarsi entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina.
L’art. 252, comma 1, del citato T.U.E.L. dispone che la Commissione straordinaria di liquidazione sia presieduta, se presente, dal magistrato a riposo della Corte dei Conti o della magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato e che, nel diverso caso, la stessa provvede ad eleggere nel suo seno il presidente.
Insediamento e nomina Presidente
In data 20/10/2020 si è regolarmente insediata presso la sede del Comune di Grumo Nevano.
Nessun componente della Commissione straordinaria di liquidazione risulta essere un magistrato a riposo della Corte dei Conti o della Magistratura ordinaria o del Consiglio di Stato, conseguentemente, la Commissione straordinaria di liquidazione provvede, ai sensi dell’art. 252, comma 1, del T.U.E.L., ad eleggere il Presidente nella persona della dott.ssa Sabrina D'Angeli, Viceprefetto aggiunto.
L’Organo straordinario della liquidazione
L’OSL non ha personalità giuridica autonoma, per cui non può essere intestatario di una propria partita I.V.A. e/o di un codice fiscale, dovendosi, quindi, avvalere della personalità giuridica dell’Ente.
Opera in posizione di autonomia e totale indipendenza dalle strutture e dagli altri organi dell’Ente ed è legittimato a sostituirsi agli Organi istituzionali esclusivamente nell’attività propria della liquidazione e può, ai sensi dell’art. 253 del T.U.E.L., auto-organizzarsi.
L’OSL, seppur straordinario, è un Organo del Comune e non dello Stato per cui, non potendosi avvalere del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, in caso di giudizio può optare fra il ricorso all’Avvocatura dell’Ente, ove esistente, e l’affidamento di apposito incarico a professionista esterno.
Delibera insediamento N.1 OSL 20/10/2020
Tipo di organizzazione
Persone che compongono la struttura
Sede principale
Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2025, 09:30